Decreto Sostegni

Con il Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021 è stato approvato il cosiddetto “Decreto Sostegni”.

Fra le novità più interessanti del testo normativo, viene introdotta all’articolo 1 una nuova forma di sostegno ai lavoratori autonomi più colpiti dagli effetti della pandemia.

La misura, che assume la forma di un contributo a fondo perduto, è rivolta a tutti gli operatori economici, senza distinzione di codice Ateco o area geografica, che hanno subito un consistente calo del fatturato nel corso del 2020 rispetto al precedente esercizio.

Nonostante manchino ad oggi ancora i decreti attuativi, la modulistica necessaria a confezionare la domanda e debba ancora essere abilitato il portale, appositamente creato all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate, per la presentazione del modello è già possibile dare un primo sguardo a quelle che saranno la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari, i requisiti di accesso e le modalità di calcolo dell’incentivo.

SOGGETTI INTERESSATI

Il contributo a fondo perduto riguarda tutti i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti non commerciali e del terzo settore, senza alcuna limitazione settoriale, di area geografica, colore o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

REQUISITO DI ACCESSO

Potranno presentare la richiesta di contributo a fondo perduto i soggetti, con ricavi inferiori a 10 milioni di euro che hanno subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 %, calcolato sul valore del fatturato medio mensile.

MISURA DEL CONTRIBUTO

L’importo del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato medio mensile rilevata tra il 2020 ed il 2019 (in altre parole la differenza di fatturato 2020 – 2019 andrà divisa per 12), come segue:

  • 60 % per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50 %per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere mai superiore a 150.000 euro.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza per l’ottenimento del contributo potrà essere presentata in via diretta per i soggetti in possesso delle credenziali Fisconline, di Spid, di Carta Nazionale dei Servizi o di Carta di Identità Digitale, accedendo tramite queste al portale dell’Agenzia delle Entrate e formulando la richiesta tramite l’apposito servizio, ovvero indirettamente, avvalendosi del supporto di un intermediario abilitato (dottore commercialista).

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E TEMPISTICA

In sede di compilazione della domanda il contribuente potrà scegliere se:

  • Ottenere l’erogazione del contributo attraverso bonifico bancario direttamente sul proprio conto corrente;
  • Ottenere il contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione a mezzo modello F24 alla prima scadenza di pagamento utile.

In sede di presentazione della nuova previsione normativa il Governo ha garantito che le erogazioni verranno effettuate già a decorrere dal prossimo 8 aprile, previa corretta  e tempestiva presentazione della domanda.

ESEMPIO DI CALCOLO

Al fine di dare illustrazione della metodologia di calcolo da seguire per determinare il contributo si riporta nel seguito un esempio pratico.

Supponiamo un titolare di partita IVA che nel 2019 abbia registrato un fatturato totale annuo pari ad euro 60.000, corrispondente ad un fatturato medio mensile di euro 5.000.

Nel corso del 2020, il medesimo soggetto, ad effetto della pandemia, ha drasticamente ridotto il suo volume di affari, registrando un fatturato complessivo annuo pari ad euro 30.000, corrispondente ad un fatturato mensile di euro 2.500.

La differenza fra il fatturato medio mensile del 2020 e quello del 2019 ammonta perciò ad euro 2.500: una riduzione percentuale pari al 50%, che supera quindi l’annunciato “scoglio” della perdita minima del 30% prevista dal decreto in esame e che consentirebbe pertanto al soggetto considerato di accedere al contributo.

Appurato il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma, il calcolo della somma effettivamente spettante viene effettuato individuando in primis l’aliquota applicabile sulla base di ricavi e dei compensi percepiti nel 2019, secondo le indicazioni ministeriali che verranno rilasciate nei prossimi giorni.

Nell’ipotesi qui esposta il nostro lavoratore autonomo ha conseguito nel corso del 2019 compensi e ricavi per totali euro 60.000, quindi, sulla base di quanto suesposto, dovrà applicare ai fini dei conteggi una percentuale pari al 60% sulla perdita media mensile realizzata (2.500 euro).

L’importo spettante alla conclusione delle operazioni di calcolo ammonta a dunque ad euro 1.500, che potranno essere erogati, sulla base delle preferenze indicate all’atto della richiesta, tramite bonifico bancario accreditato direttamente sul conto corrente del titolare della partita IVA o sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, per decurtare l’importo di eventuali imposte o contributi da versare.

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