
Il cosiddetto “Decreto Cura Italia” ha introdotto nei giorni scorsi un’importante agevolazione per le imprese che attuano interventi per la prevenzione del rischio di contagio da Covid-19, il “bonus sanificazione”.
Il beneficio, disciplinato all’articolo 64 del medesimo provvedimento e ripreso all’interno del “Decreto Liquidità”, che ne estende la portata normativa, si sostanzia in un credito d’imposta pari al 50% delle spese ammissibili sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione e di sicurezza per i lavoratori, atti a tutelarli dall’esposizione accidentale ad agenti biologici.
Il valore di spesa fruibile da ogni azienda è pari a euro 20.000,00, il credito di imposta verrà riconosciuto e quindi recuperato all’interno della dichiarazione dei redditi 2021 attraverso compensazione con le eventuali imposte e tasse da versare.
Potranno farne richiesta:
- tutte le imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore economico;
- gli esercenti di arti o professioni.
Le spese ammissibili risultano invece essere:
- le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
- le spese di sanificazione degli strumenti di lavoro;
- le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;
- le spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
La relazione illustrativa al “Decreto Liquidità” specifica poi con più precisione quali siano i principali dispositivi di protezione individuale e gli altri dispositivi di sicurezza ad ora oggetto di agevolazione, riportando la seguente lista:
- mascherine chirurgiche,
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- guanti;
- visiere di protezione e occhiali protettivi;
- tute di protezione e calzari;
- barriere protettive;
- pannelli protettivi;
- detergenti mani.
Bisognerà ad ogni modo necessariamente attendere l’emanazione di un Decreto Ministeriale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, predisposto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per avere più precise indicazioni circa l’operatività del provvedimento.
Il Decreto era previsto entro la data del 15 aprile e avrebbe dovuto anche contenere una più esaustiva elencazione delle spese ammesse ai fini del credito d’imposta. In sua vece è al momento intervenuta solo un circolare dell’Agenzia delle Entrate, la numero 9 del 13 aprile 2020, la quale conferma l’applicazione del beneficio in favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte e professione e, ricalcando i contenuti del sopra riportato elenco, vi include i disinfettanti.
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