
In data 19.05.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34, c.d. “Decreto Rilancio”, il quale introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di seguito si riportano alcune delle principali misure introdotte.
1) Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP
Le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo IRAP dovuto per il 2019 e dell’acconto IRAP 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.
2) Contributo a fondo perduto
È stato introdotto un contributo a fondo perduto per i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo titolari di patita IVA. Il beneficio spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano conseguito un fatturato, relativo al periodo di imposta 2019, non superiore a 5 milioni di euro, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
L’ammontare del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza riscontrata:
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo d’imposta 2019, non superiori a 400 mila euro;
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo d’imposta 2019, compresi tra 400 mila e 1 milione di euro;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo d’imposta 2019, compresi tra 1 milione di e 5 milioni di euro;
Non possono in ogni caso beneficiare del contributo:
– i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
– gli enti pubblici;
– gli intermediari finanziari e le società di partecipazione;
– i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (indennità 600 € per professionisti e lavoratori co.co.co) e 38 (indennità 600 € per i lavoratori dello spettacolo) del D.L. n. 18 del 2020;
– i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
3) Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito
Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, è prevista l’istituzione di un credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio, di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
La misura è riservata ai soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente inferiori a 5 milioni di euro, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nei mesi di marzo, aprile, maggio (rispetto agli stessi mesi del periodo di imposta precedente) pari almeno al 50%.
Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetti nella misura del 30% dei relativi canoni.
Il credito di imposta spetta in ogni caso alle strutture alberghiere, indipendentemente dal volume di affari registrato.
Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
4) Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (BONUS 600 €)
Per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.
5) Indennità per i lavoratori domestici
Indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.
6) Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Viene aumentata al 110 per cento la già esistente detrazione per gli interventi di efficientamento energetico. Il beneficio viene riconosciuto in relazione alle spese documentate e sostenute dal 10 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
Le spese ammissibili sono le seguenti:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, nel limite complessivo di euro 60.000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio;
b) interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, relativamente ad una spesa non superiore a euro 30.000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, per una spesa non superiore a euro 30.000.
La medesima detrazione si applica anche a tutte le altre misure di efficientamento energetico previste all’articolo 14 del D.l. n. 63 del 2013, nonché all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che detti interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli sopra elencati.
Una detrazione pari al 110% spetta inoltre per gli investimenti volti alla riduzione del rischio sismico sugli edifici, o per l’installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, purché effettuati fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
7) Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
È previsto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
8) Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
È riconosciuto in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta finalizzato a favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.
Il beneficio spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute sino alla data del 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro.
Oggetto dell’incentivo sono:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
e) l’acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo al suo riconoscimento.
9) Rafforzamento patrimoniale delle PMI
Per le società con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro, che nel secondo bimestre 2020, hanno subito una riduzione complessiva dei ricavi di almeno il 33%, possono godere di uno specifico credito di imposta, pari al 20%, in caso di aumento di capitale non inferiore a 250 mila euro realizzato entro il 31/12/2020.
10) Patrimonio destinato
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. è stata autorizzata a costituire uno specifico patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, comprendente beni e rapporti giuridici apportati dal MEF, le cui risorse saranno utilizzate aiutare e rilanciare il sistema economico produttivo italiano.
Gli interventi del patrimonio destinato si rivolgono a società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario e assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.
11) Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali
Ha l’obiettivo di preservare il sistema del finanziamento interaziendale e di consentire la continuità degli scambi commerciali necessari per garantire l’integrità del sistema produttivo del Paese.
In particolare, al fine di favorire l’accesso alle coperture assicurative emesse a protezione della liquidità delle aziende italiane, si propone la creazione, accanto a “Garanzia Italia” di uno specifico e separato “strumento di garanzia statale per l’assicurazione crediti commerciali a breve termine” che, con adeguata dotazione finanziaria, consenta al sistema di mantenere le linee di credito coperte dalle Compagnie di Assicurazione ai livelli in essere antecedentemente all’emergenza sanitaria.
12) Fondo per il trasferimento tecnologico
È stato istituito presso il MISE, un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, diretto a promuovere iniziative ed investimenti volti a valorizzare la ricerca presso le imprese operanti all’interno del territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.
13) Materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l’assegno ordinario, per una durata massima di nove settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, salvo che per i datori di lavoro del settore turistico ed affini per i quali è possibile usufruirne anche per periodi antecedenti al 1° settembre.
14) Materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
Stabilisce la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l’assegno ordinario, per una durata massima di 9 settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, aumentando il relativo limite di spesa.
15) Cassa integrazione in deroga
Possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. E altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, aumentando il relativo limite di spesa.
16) Divieto di cumulo tra indennità
Stabilisce un divieto di cumulo tra le varie indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 del decreto e l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020. Dette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
17) Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro
Viene prevista la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.
Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
18) Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa
La disposizione prevede, per l’anno 2020, un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.
19) Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
Al fine di supportare la ripresa economica viene introdotta in via sperimentale, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, la possibilità per i soggetti aventi diritto ad alcune specifiche detrazioni fiscali di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Tale possibilità trova applicazione, su opzione da esercitare nel 2020, anche in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti.
20) Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19
Viene disposta la facoltà per il soggetto avente diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, come quelli di cui al punto precedente, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
21) Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
Viene prorogato il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arie o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.
Predetti versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).
La norma estende anche, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, il periodo di non assoggettamento dei ricavi e dei compensi alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
In particolare, si prevede per i tali soggetti la possibilità di versare le ritenute d’acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020).
22) Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
Viene riproposta la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. La facoltà è concessa per le persone fisiche e le società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e può essere esercitata mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota pari all’11%,da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.
23) Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
È prorogata fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
24) Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, è previsto un intervento che ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria, anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA.
25) Piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca
Si introducono rilevantissime misure finalizzate al rilancio, attraverso investimenti mirati, del sistema nazionale della ricerca, agendo su una duplice linea di azione:
a) un robusto investimento nel capitale umano, realizzato mediante l’assunzione nel sistema universitario italiano di un cospicuo numero di nuovi ricercatori;
b) la promozione dei progetti di ricerca maggiormente innovativi, mediante il potenziamento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
26) Fondo per rinnovazione tecnologica e la digitalizzazione
Il legislatore istituisce un Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrative necessarie.