La liquidazione Iva
A regolare il meccanismo di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto è l’articolo 1 del DPR n. 100 del 1998, il quale sancisce:
“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi”
I soggetti passivi d’imposta devono perciò procedere a determinare ed a versare l’Iva mensilmente sulla base delle indicazioni innanzi riportate. Prevede tuttavia il legislatore all’articolo 7 del DPR 542 del 1999, che per determinati contribuenti, in relazione al volume d’affari dagli stessi prodotto, possano essere previste delle differenti scadenze.
I contribuenti trimestrali
Viene concessa facoltà di effettuare trimestralmente la liquidazione Iva per coloro i quali abbiano realizzato nell’anno precedente o, nel caso di primo periodo d’imposta, che pensino di realizzare nel primo anno, un volume d’affari non superiore a euro 400.000, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o di esercenti arti o professioni, ovvero a euro 700.000 euro, se si tratta di imprese aventi per oggetto altre attività.
|
Soglie di volume d’affari per l’adozione delle liquidazioni trimestrali |
|
| Limite di volume d’affari in caso di prestazione di servizi | Fino a € 400.000 |
| Limiti di volume d’affari in altri casi (cessioni di beni o attività miste senza annotazione separata dei ricavi relativi ad una e all’altra attività; in caso di annotazione separata si guarda all’attività prevalente) | Fino a € 700.000 |
Le novità 2017 e 2018
Il decreto fiscale n. 193 del 2016 , ha introdotto, a partire dal 2017, due nuovi adempimenti connessi alla liquidazione dell’imposta:
– la comunicazione delle fatture emesse e di quelle ricevute;
– la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, disciplinate dall’articolo 21-bis del decreto-legge 78 del 2010, come successivamente modificato.
La comunicazione delle fatture emesse e di quelle ricevute
Il primo adempimento coinvolge ogni soggetto Iva, ad eccezione dei contribuenti minimi e forfetari, dei produttori agricoli, a determinate condizioni, delle pubbliche amministrazioni e dei contribuenti che hanno optato per la trasmissione telematica delle fatture tramite il canale del Sistema di Interscambio.
L’obbligo si sostanzia nella predisposizione e nell’invio in forma telematica di un elenco analitico delle fatture emesse e delle fatture ricevute, nonché delle bollette doganali e delle note di variazione.
La comunicazione, che per il 2017 ha cadenza semestrale, deve per la proecisione riportare i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta, nonché la tipologia di operazione.
La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva
All’interno di questo secondo documento il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, anche nell’ipotesi si verifichi un’eccedenza a credito.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione solo i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
L’invio da effettuarsi, sempre telematicamente, con cadenza trimestrale deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
La prossima scadenza fa riferimento al quarto trimestre d’imposta del 2017, per il quale la prescrizione dovrà essere assolta entro l’ultimo giorno del mese di febbraio del 2018.
|
Moduli da compilare in caso di liquidazioni mensili o trimestrali |
|
| Contribuenti con liquidazioni periodiche mensili | Devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre |
| Contribuenti con liquidazioni periodiche trimestrali | Devono compilare un unico modulo per il trimestre |
| Contribuenti con liquidazioni periodiche sia mensili che trimestrali e con contabilità separate | Devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre |